Statuto
Sabato 04 Agosto 2007 alle 12:51
TITOLO I
COSTITUZIONE
Art. 1 - Denominazione
E’ costituita l’associazione senza scopo di lucro denominata “POLIS AGRORUM”.
Art. 2 - Finalità e scopi
L’associazione è apartitica, aconfessionale e senza fini di lucro. Essa ha come scopo la promozione della conoscenza delle tecniche agronomiche e tecnologiche, nonchè di attività socio-ricreative e culturali. Per tutte le iniziative che l’associazione intenderà promuovere (convegni, dibattiti, conferenze, viaggi studio) sarà possibile la collaborazione con altri circoli o associazioni che perseguano scopi similari, con il coinvolgimento degli enti pubblici e delle istituzioni qualora le circostanze lo richiedano.
Art. 3 - Durata
La durata dell’associazione è illimitata.
Art. 4 - Soci
L’associazione si compone di soci ordinari, straordinari, sostenitori e soci onorari .
1) I soci ordinari sono coloro che, oltre a versare la quota sociale annuale, partecipano in modo continuativo e permanente alle attività dell’associazione.
2) I soci straordinari sono coloro che offrono gratuitamente la loro disponibilità e i loro servizi per le iniziative dell’associazione.
3) I soci sostenitori sono coloro che, oltre alla quota sociale, versano all’Associazione un contributo una tantum nella misura minima stabilita ogni anno dal Consiglio di Amministrazione.
4) I soci onorari sono Fioravanti Paola, Campobasso Paola, La Monaca Luigi e Mazza Giovanna.
Art. 5 - Ammissione
L’ammissione di nuovi soci è deliberata insindacabilmente dal Consiglio di Amministrazione, dietro presentazione di specifica domanda scritta. Il socio ammesso deve rendere esplicita dichiarazione di accettazione e osservanza di tutte le norme statuarie e regolamentari.
Art. 6 - Dimissione ed esclusione
La qualità di socio si perde:
1) per recesso, con effetto dalla fine del trimestre nel quale viene data comunicazione scritta al socio.
2) per esclusione, qualora sussistano gravi motivi a carico del socio. La decisione viene presa dal Collegio dei Probi Viri senza formalità di procedura, con il rispetto del contraddittorio.
Il socio recedente o escluso non ha alcun diritto di rifarsi sul patrimonio associativo.
TITOLO II
AMMINISTRAZIONE
Art. 7 - Consiglio di Amministrazione
L’associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, compresi il Presidente e il Segretario-cassiere, eletti direttamente dall’Assemblea dei soci.
Art. 8 - Presidenza dell’associazione
L’associazione è legalmente rappresentata dal proprio Presidente, eletto dall’Assemblea dei soci, che è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di suo impedimento o di assenza, la rappresentanza è assunta dal Vice-Presidente o da un membro del Consiglio di Amministrazione delegato dal Consiglio medesimo.
Art. 9 - Durata
La durata del mandato del Presidente e dei membri del Consiglio è di 5 anni. I membri uscenti sono sempre rieleggibili.
Art. 10 - Sostituzione
Se durante il suo mandato un membro del Consiglio viene a cessare dalle sue funzioni per una qualsiasi causa, il Consiglio dovrà provvedere alla sua sostituzione a titolo provvisorio fino alla successiva assemblea quinquennale, la quale provvederà a sostituirlo in modo definitivo. Le funzioni del consigliere provvisorio cesseranno alla data in cui doveva cessare il mandato del consigliere che egli aveva sostituito. Nel caso in cui la nomina provvisoria fatta dal Consiglio non fosse ratificata dall’assemblea, le deliberazioni assunte nel frattempo dal Consiglio di Amministrazione rimarranno lo stesso valide.
Art. 11 - Poteri del Consiglio
Il Consiglio di Amministrazione ha il potere di amministrare il patrimonio dell’associazione, di predisporre e autorizzare tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli demandati all’assemblea, ai sensi dell’art 28. Il Consiglio di Amministrazione determina annualmente la quota associativa e il contributo una tantum. È inoltre demandata al Consiglio l’approvazione del regolamento interno dell’associazione.
Art. 12 - Nomine
Il Consiglio nomina il Vice-Presidente e il Segretario-cassiere dell’associazione scegliendoli tra i membri del Consiglio stesso.
Art. 13 - Deliberazioni del Consiglio
Il Consiglio si riunisce ogni volta che è necessario o almeno una volta all’anno, su richiesta del Presidente o della maggioranza dei consiglieri.
Il Consiglio delibera validamente quando la maggioranza dei suoi membri è presente.
Art. 14
Le decisioni devono essere prese a maggioranza assoluta dei membri presenti. Il voto per procura o per corrispondenza non è ammesso.
Art. 15 - Delibere
Le deliberazioni del Consiglio vengono raccolte nel libro dei verbali, firmato dal Presidente e dal Segretario. Le copie relative ai verbali sono ritenute conformi agli originali quando portano la firma del Presidente e del Segretario.
Art. 16 - Gratuità delle cariche
Le cariche elettive sono tutte rigorosamente gratuite.
Art. 17 - Patrimonio
Il patrimonio dell’associazione è costituito da:
1) contributi versati una tantum dai soci sostenitori e destinati ad incrementare il fondo sociale.
2) ogni altro bene immobile e mobile acquisito dall’Associazione e risultante dal libro degli inventari.
Art. 18 - Entrate
Le entrate dell’associazione sono costituite da:
1) quote di iscrizione una tantum.
2) quote sociali versate annualmente o mensilmente dai soci;
3) sovvenzioni e contributi che l’associazione può ottenere da enti pubblici sotto riserva di destinazione speciale.
4) donazioni o lasciti testamentari che l’associazione potrà essere autorizzata a ricevere conformemente alla legge o sotto riserva di destinazione speciale imposta dal donatore o dal testatore.
5) ogni privata oblazione non espressamente destinata ad incrementare il patrimonio.
6) in genere qualsiasi risorsa ammessa dalle vigenti norme legislative e compatibile con le norme contenute nel presente statuto.
Art. 19 - Quote di iscrizione e associative
La quota associativa annuale è di 60,00 euro da versare in un’unica soluzione.
Art. 20 - Contabilità
I libri obbligatori sono il giornale di cassa, il libro degli inventari, il libro dei rendiconti, il libro delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, il libro delle assemblee, il libro dei soci, il libro del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probi Viri.
L’esercizio finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Art. 21 - Collegio di Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori di Conti è composto da tre membri nominati dall’assemblea dei soci. Esso elegge al suo interno il Presidente che dura in carico un anno. Tali membri sono rieleggibili. I Revisori dei Conti vigilano, anche singolarmente, sulla gestione amministrativa dell’associazione, esaminano il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo e ne riferiscono collegialmente per iscritto all’assemblea. Essi possono anche assistere alle assemblee e alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
Art. 22 - Collegio dei Probi Viri
Il Collegio dei Probi Viri è composto da tre membri eletti 5 anni dall’assemblea dei soci. Tali membri sono rieleggibili. Esso decide della espulsione degli associati quando sussistano gravi motivi a loro carico, delle sanzioni da comminare ai soci per comportamenti contrari alle norme statutarie, regolamentari o generali stabilite dall’ordinamento.
TITOLO III
L’ASSEMBLEA
Art. 23
L’assemblea è costituita da tutti i soci. Ogni socio può farsi rappresentare da un altro, nessuno può cumulare più di tre voti oltre al proprio.
Art. 24 - Convocazione dell’assemblea
L’assemblea si riunisce presso la sede sociale o altrove, tutte le volte che il Presidente lo ritiene necessario o almeno una volta all’anno. L’avviso di convocazione viene esposto in bacheca con almeno quindici giorni di preavviso dalla data stabilita. L’assemblea può, altresì, essere convocata su richiesta di almeno un quarto di soci.
Art. 25 - Presidenza
Le riunioni dell’assemblea sono presiedute da un socio eletto dall’assemblea stessa la quale nomina anche un Segretario.
Art. 26 - Deliberazioni
L’assemblea ordinaria è validamente costituita quando vi è la partecipazione della maggioranza, o di almeno la metà più uno degli associati. L’assemblea delibera validamente, con voto favorevole, con il voto della maggioranza o di almeno la metà più uno dei presenti.
L’assemblea straordinaria è validamente costituita con la partecipazione di almeno i due terzi più uno degli associati. Essa delibera, con voto favorevole di almeno due terzi più uno dei presenti.
Art. 27
Le deliberazioni dell’assemblea sono raccolte nel libro dei verbali e firmate dal Presidente e dal Segretario della seduta.
Art. 28 - Poteri Ordinari
L’assemblea:
1) elegge il Presidente e il Segretario della seduta;
2) approva il bilancio preventivo e consuntivo unitamente al piano annuale delle attività;
3) elegge il Presidente dell’associazione;
4) elegge i membri del Consiglio di Amministrazione;
5) convalida le nomine provvisorie fatte dal Consiglio di Amministrazione conformemente all’art. 11;
6) nomina i Revisori dei Conti e i membri del Collegio dei Probi Viri;
7) delibera le eventuali adesioni dell’associazione a organizzazioni e federazioni che perseguono scopi simili;
8) delibera le eventuali modifiche da apportare allo Statuto;
9) delibera sulle questioni relative alle modifiche del patrimonio;
10) delibera lo scioglimento dell’associazione.
Art. 29
Le modifiche dello Statuto, lo scioglimento e la messa in liquidazione dell’Associazione sono deliberate dall’assemblea straordinaria.
Art. 30 - Scioglimento
In caso di scioglimento, qualunque ne sia la causa, l’assemblea, deliberando e votando conformemente all’art. 26, nomina un liquidatore scelto tra i soci oppure tra persone estranee all’associazione.
Tale liquidatore, cui potrà essere affiancata qualsiasi altra persona di competenza notoria, avrà tutti i poteri per realizzare l’attivo e regolare il passivo dell’associazione.
Art. 31
L’attivo netto sussistente sarà devoluto dall’assemblea, deliberando e votando conformemente all’art.26, ad uno o più Enti che perseguono uno scopo e sono animati da uno spirito analogo a quello dell’associazione disciolta.
Art. 32
In nessun caso, in nessuna misura, sotto nessuna forma, tale attivo potrà essere ripartito tra i soci dell’associazione disciolta.
Art. 34 - Rinvio
Per quanto non previsto dal presente Statuto e dal Regolamento interno valgono le disposizioni di legge in materia.